(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 al  Bollettino  Ufficiale
       della Regione Friuli-Venezia Giulia del 6 maggio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1.  La  Regione  Friuli   Venezia   Giulia   disciplina   l'assetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo,  la  gestione  del
demanio  idrico  e  l'utilizzazione  delle  acque  nell'ambito  delle
competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n.  265
(Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia per il trasferimento di  beni  del  demanio  idrico  e
marittimo, nonche' di funzioni in materia di  risorse  idriche  e  di
difesa del suolo), e nel rispetto dei  principi  della  parte  terza,
sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in materia ambientale). 
  2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura
la conservazione e la difesa  del  territorio  attraverso  azioni  di
prevenzione, di controllo del regime  idraulico,  di  intervento  sul
reticolo idrografico, di risanamento  idrogeologico  e  di  controllo
dell'uso del suolo e del sottosuolo. 
  3. La Regione  considera  i  bacini  idrografici  quali  ecosistemi
unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche  a  essi
concernenti. 
  4.  La  Regione  riconosce  che  il  demanio  idrico  e'  un   bene
fondamentale da conservare, da valorizzare e  da  tutelare  sotto  il
profilo  del  buon  regime  delle  acque,  della  salvaguardia  della
naturalita' dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonche' della generale
fruibilita' degli ambienti fluviale e lacuale. 
  5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale
risorsa da salvaguardare  e  da  utilizzare  secondo  i  principi  di
razionalita' e di solidarieta' e ne assicura  l'equa  condivisione  e
l'accessibilita' a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile,  nella
tutela delle aspettative e dei diritti  delle  generazioni  future  a
fruire di un integro patrimonio ambientale. 
  6. L'uso dell'acqua per il consumo umano  e'  prioritario  rispetto
agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o  sotterranei  che
sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che  non
ledano  la  qualita'  dell'acqua  destinata  al   consumo   umano   e
l'equilibrio degli ecosistemi. 
  7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccita' e di scarsita' delle
risorse idriche che richiedono la regola-zione delle  derivazioni  in
atto, e' assicurata la priorita' dell'uso agricolo.