(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 6 maggio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura la conservazione e la difesa del territorio attraverso azioni di prevenzione, di controllo del regime idraulico, di intervento sul reticolo idrografico, di risanamento idrogeologico e di controllo dell'uso del suolo e del sottosuolo. 3. La Regione considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche a essi concernenti. 4. La Regione riconosce che il demanio idrico e' un bene fondamentale da conservare, da valorizzare e da tutelare sotto il profilo del buon regime delle acque, della salvaguardia della naturalita' dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonche' della generale fruibilita' degli ambienti fluviale e lacuale. 5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo i principi di razionalita' e di solidarieta' e ne assicura l'equa condivisione e l'accessibilita' a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 6. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o sotterranei che sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua destinata al consumo umano e l'equilibrio degli ecosistemi. 7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccita' e di scarsita' delle risorse idriche che richiedono la regola-zione delle derivazioni in atto, e' assicurata la priorita' dell'uso agricolo.